
Ti serve il certificato successorio europeo.
A partire dal 2013 lo Studio Notarile ha creato una rete di collaborazioni in ambito europeo con altri studi notarili e legali di primo livello. Il tuo Certificato sarà seguito in ogni dettaglio, anche online, in funzione del paese in cui dovrà essere utilizzato”.


Paolo Divizia, ligure e classe 1978.
Opera come Notaio in Bergamo dal 2013, dopo aver superato il concorso notarile indetto con D.D.G. 2009.
Dal 2015 ad oggi ha maturato ampia pratica nel rilascio di certificati successori europei.
Laureato con lode presso l’Università degli Studi di Genova all’età di 23 anni, è stato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano all’età di 25 anni.
All’età di 26 anni ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università Statale degli Studi di Milano – Festa del Perdono, con una tesi multidisciplinare di diritto commerciale e diritto amministrativo.
Dall’anno 2007 all’anno 2013 è stato Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova.
Dall’anno 2014 collabora con l’Università degli Studi di Bergamo – Cattedra di Diritto Commerciale della Facoltà di Economia e Commercio. In quest’ambito accademico è responsabile del Corso Monografico in tema di Fusione fra società.
Dal 2014 al 2017 è stato docente per il Master Societario IPSOA (diretto dal Prof. Oreste Cagnasso).Dal 2014 è docente per diversi Master EUTEKNE nell’ambito del diritto societario e della pianificazione successoria dei grandi patrimoni.
Dal 2014 è relatore su tematiche di diritto commerciale per l’Unione Giovani Dottori Commercialisti presso le sedi di Bergamo e Savona.
Dal 2015 è relatore in Confindustria Bergamo in ambito di pianificazione successoria e gestione dei grandi patrimoni.
Dal 2015 è notaio di riferimento del Gruppo Opstart per il lancio delle campagne di equity crowdfunding ed il finanziamento delle start up innovative.
E’ autore di cinque monografie ed oltre quaranta articoli, editi su riviste scientifiche di rilievo nazionale (IPSOA, Giuffré, Utet, Cedam ed altri).
Il testo dei principali articoli è in free download nella Sezione “Pubblicazioni”. L’intero portfolio delle conferenze è consultabile nella Sezione “Portfolio conferenze”.
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Cos’è e a cosa serve il Certificato Successorio Europeo
Il Certificato Successorio Europeo è stato istituito dal Regolamento UE 4 luglio 2012 n. 650 ed è entrato in vigore dal 17 agosto 2015, in seguito alla previsione degli appositi moduli di cui al Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2014, n. 1329/2014.
E’ un documento utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari e/o amministratori di beni ereditari per provare le loro rispettive qualità ed esercitare diritti e/o poteri in uno Stato Membro dell’Unione Europea diverso da quello del rilascio. Ha valore di prova.
Il certificato assicura la prova della qualità giuridica ereditaria a coloro i quali hanno necessità di rapportarsi con la normativa di uno Stato Membro. Esso garantisce agli eredi, ai legatari, e agli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità la possibilità di far valere, con semplicità e celerità, il rispettivo status, conseguendo così quanto di propria spettanza, ovvero esercitare i propri poteri, ai sensi della legge Italiana.
Nello specifico, il Certificato Successorio Europeo attesta che all’erede/legatario spetta l’attribuzione di uno o più beni determinati che compongono l’eredità e che si trovano in tale Stato Membro estero.
Inoltre garantisce all’esecutore testamentario/all’amministratore di eredità la possibilità di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.
Il Certificato Successorio Europeo svolge un ruolo di fondamentale importanza nelle successioni che presentano profili di internazionalità.
Con tale terminologia ci si riferisce a tutte quelle successioni, oggi sempre più ricorrenti, dove l’eredità è composta da beni siti in più Stati Membri dell’Unione Europea.
Ai sensi della vigente normativa di diritto internazionale privato, quando una successione presenta profili di internazionalità, essa viene regolata dalla Legge dello Stato Europeo in cui il defunto aveva residenza abituale ovvero, su espressa scelta del defunto stesso, quella dello Stato Membro di cui egli era cittadino.
In questi casi il Certificato Successorio Europeo permette all’erede, al legatario, all’esecutore testamentario o all’amministratore dell’eredità, il riconoscimento della propria qualità in tutti gli Stati Membri dove sono collocati i beni ereditari, garantendo la possibilità di adempiere alle formalità (anche pubblicitarie e trascrizionali nei pubblici registri) richieste per conseguire la proprietà dei beni, ovvero l’esercizio dei diritti, di rispettiva spettanza.
Caio da sempre residente in Italia, vedovo e senza figli, possiede in Italia un immobile e un conto corrente, e in Spagna una casa di villeggiatura.
Redige testamento con cui nomina suo unico erede l’amico Tizio che, alla sua morte, gli succede nell’intero patrimonio.
La successione presenta profili di internazionalità essendovi beni siti sia in Italia che in Spagna; ai sensi della normativa di diritto internazionale privato, la legge applicabile alla successione è quella Italiana, considerato che Caio da sempre risiedeva in Italia.
Se la Legge Italiana riconosce erede Tizio, lo stesso non può dirsi per la legge spagnola, non essendovi nessun documento che attesti la qualità di Tizio.
Il Certificato Successorio Europeo, dunque, garantisce il riconoscimento anche da parte delle autorità spagnole di Tizio quale unico erede di Caio, con la conseguente possibilità per quest’ultimo di poter conseguire la proprietà ed il possesso della casa di villeggiatura.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Tizio è unico erede di Caio e, in ragione di ciò, potranno effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla legislatura Spagnola (per esempio il pagamento dell’imposta di successione e la trascrizione e voltura nei registri immobiliari e catastali) al fine di conseguire la proprietà ed il pieno godimento dell’immobile.
Caio, cittadino tedesco da sempre residente in Italia, sposato con Caia e padre di Tizio, possiede un conto corrente in Italia, una casa in Spagna e una in Germania.
Muore senza redigere testamento; ai sensi della legge Italiana gli succedono quali eredi la moglie e il figlio nelle quote di ½ (un mezzo) ciascuno.
La successione presenta profili di internazionalità perché vi sono beni siti, in Italia, in Spagna e in Germania; inoltre va considerato che, essendo egli cittadino tedesco ai sensi della vigente normativa di diritto internazionale privato, avrebbe potuto optare per l’applicazione alla propria successione della legge tedesca; tuttavia sempre ai sensi della medesima normativa di diritto internazionale privato, la legge applicabile alla successione è in questo caso quella Italiana, considerato che Caio, benché cittadino tedesco, da sempre risiedeva in Italia e non ha optato per l’assoggettamento della propria alla legge dello Stato di cui era cittadino.
Nella presente fattispecie, il Certificato Successorio Europeo, garantisce il riconoscimento anche da parte delle autorità spagnole e tedesche della qualità di eredi di Caia e di Tizio.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Caia e Tizio sono eredi universali di Caio nella quota di un mezzo ciascuno e, conseguentemente, potranno effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla legislatura Spagnola e tedesca al fine di conseguire la proprietà dei suddetti immobili.
Caio, cittadino italiano residente in Francia, vedovo, padre di Caietto e Caietta, possiede un conto corrente in Austria e una casa in Germania.
Redige testamento con cui dispone che la propria successione sia regolata dalla legge italiana, Stato di cui è cittadino, istituendo eredi universali Caietto e Caietta rispettivamente nella quota di 2/3 (due terzi) e 1/3 (un terzo).
La successione presenta profili di internazionalità perché vi sono beni siti in Austria e in Germania; inoltre è legittima la scelta di Caio di assoggettare la propria successione alla legge italiana, essendo egli cittadino italiano residente in Francia.
Ai sensi della normativa di diritto internazionale privato, la legge applicabile alla successione è quella Italiana, in ragione della scelta compiuta da Caio nel proprio testamento.
In questo caso, il Certificato Successorio Europeo, garantisce il riconoscimento anche da parte delle autorità austriache e tedesche della qualità di eredi di Caietto e di Caietta.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Caietto e Caietta sono eredi universali di Caio nella rispettiva quota di due terzi e di un terzo; conseguentemente, potranno effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla legislatura austriaca e tedesca al fine di conseguire nel primo caso i fondi presenti sul conto corrente e, nel secondo, la proprietà dell’immobile, il tutto in ragione delle quote risultati dal Certificato Successorio Europeo.
Di regola, la presentazione del Certificato Successorio Europeo è sufficiente per lo sblocco dei fondi sul conto corrente.
In Italia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 competente al rilascio del Certificato Successorio Europeo è esclusivamente il Notaio, su richiesta di un erede, di un legatario, di un esecutore testamentario o di un amministratore dell’eredità.
Si applica a tutte le successioni apertesi a partire dalla data del 17 agosto 2015, che presentino caratteri di internazionalità con qualsiasi Stato Membro Europeo, compresi Regno Unito ed Irlanda, eccezion fatta per la Danimarca.


Dopo aver ottenuto il Certificato successorio europeo, lo Studio Notarile ti può assistere anche nella predisposizione della dichiarazione di successione.
Perché ricorrere allo Studio Notarile per la dichiarazione di successione?
L’ottica perseguita dallo Studio notarile è quella di offrirti una consulenza preventiva, personalizzata sulla situazione successoria che devi affrontare, mirante al conseguimento del massimo risparmio fiscale.
Di seguito, ti indichiamo alcune informazioni di base:
La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale, con cui viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore.
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati all’eredità (attenzione, non gli eredi), salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare, ed i legatari.
Più rare sono le figure degli amministratori dell’eredità, i curatori dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari.
Nel caso in cui vi siano più obbligati a presentare la dichiarazione di successione (si pensi a tre figli, eredi in parti uguali), è sufficiente che provveda uno solo di essi.
La materia è regolata dal Testo Unico sulle successioni e donazioni, più precisamente il d.lgs. n.346 del 1990.
Vi sono sanzioni per il ritardo? E se non la presento?
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, ossia dalla data di morte del soggetto.
Se presentata successivamente, espone chi è tenuto a sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.
In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario. Quindi, se ometto la presentazione della dichiarazione di successione, non posso ad esempio né vendere, né dividere alcun bene immobile presente nel patrimonio ereditario. Del pari non posso smobilitare il conto corrente del defunto.
FD Notai ti può assistere nella presentazione della dichiarazione, oggi da effettuarsi esclusivamente in modalità digitale.
Non ti devi preoccupare di individuare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. In particolare, ogni aspetto di internazionalità sarà gestita dallo Studio notarile (si pensi al defunto residente all’estero ovvero alla presenza nel patrimonio ereditario di beni siti all’estero), anche in relazione ai rapporti con altri studi notarili europei (in particolare, Parigi, Costa Azzurra, Spagna, Baviera e Svizzera) con cui FD Notai lavora.
Sulla base imponibile (che lo Studio ti aiuterà a calcolare nel modo corretto), le aliquote applicabili sono le seguenti:
* 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);
* 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);
* 8% nei confronti degli altri soggetti.
FD Notai inoltre ti illustrerà se ed in quale misura saranno dovute alcune imposte minori collegate alla presenza di immobili (imposte ipotecarie e catastali), le quali debbono essere saldate prima della registrazione della dichiarazione di successione.
Agevolazioni importanti sono previste per i beneficiari di lasciti testamentari che siano portatori di un handicap considerato grave ai sensi della legge 104 del 1992.
Del pari, sono agevolati gli immobili gravati dal c.d. vincolo delle Belle Arti.
Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i parenti in linea retta o il coniuge ai quali sia devoluta l’eredità, ammesso che nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, e che il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.
Cosa devo produrre al Notaio?
FD Notai ti indica qui di seguito un elenco dei documenti da presentare:
Attenzione! Lo Studio notarile, volta per volta, spiega al Cliente quali documenti sono necessari in base alla specifica ipotesi e si sostituisce al Cliente nel reperimento di alcuni documenti, con evidente risparmio di tempo.
Per maggiori informazioni contatta lo Studio Notarile Paolo Divizia
